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Legge 04/05/1983 n. 184Art. 15 A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti ove risulti la situazione di abbandono di cui all’art. 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli artt. 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; 2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli e affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’art. 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all’art. 17. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore. Art. 16 II tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell’art. 15. Si applicano gli artt. 330 e seguenti Cod. Civ. Art. 17 Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell’art. 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione. A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l’udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l’udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell’art. 15. All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d’ufficio nel testo integrale al pubblico ministero all’opponente e al curatore speciale del minore. Avverso la sentenza il pubblico ministero, l’opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d’appello, la quale, sentiti il-ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra le persone indicate nel penultimo comma dell’art. 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma. Avverso la sentenza della Corte d’Appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione. Art. 18 La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo Art. 19 Durante lo stato di adottabilità e sospeso l’esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore. Art. 20 Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell’adottando. Art. 21 Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’art. 8 successivamente alla pronuncia del decreto di cui all’art. 15. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato. CAPO III Dell’affidamento preadottivo Art. 22 I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. E’ ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’art. 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini dovranno riguardare in particolare l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo divenuto definitivo, e trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’art. 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali. Art. 23 L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’art. 18. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’art. 10. Art. 24 Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d’Appello. La Corte d’Appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell’art. 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato. CAPO IV Della dichiarazione di adozione Art. 25 Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dell’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente Capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti. Nell’interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Il decreto che decide sull’adozione e comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’art. 10. Si applicano gli artt. 330 e seguenti Cod. Civ. Art. 26 Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all’adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d’Appello. La Corte d’Appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell’art. 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Avverso il decreto della Corte d’Appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto cura del cancelliere del tribunale per i minorenni entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all’art. 18 comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni. Art. 27 Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’art. 25, quinto comma, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali. |
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